CONTRATTO DI LICENZA D’USO ESCLUSIVO
Tra il Licenziante e la hoboETC. di Hermes
Gimelli, (P.IVA 05108480962), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Lampugnano n°175.
(nel prosieguo denominato “Licenziatario”.
Premesso che:
- Il Licenziante dichiara di essere titolare esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento economico del disegno
inviato a design@hoboetc.com o a info@hoboetc.com
(nel prosieguo denominato “DISEGNO”), in quanto:
autore del DISEGNO oppure;
titolare - ai sensi dell’art. 2569 cod. civ. - di marchio registrato.
- Il Licenziante dichiara che il DISEGNO non identifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2573 cod. civ., alcun prodotto e/o azienda e non è confondibile con alcun marchio e/o disegno appartenente a soggetti terzi;
- Il Licenziante intende promuovere e far conoscere il DISEGNO al pubblico, esibendolo su un sito internet di settore, quale quello del Licenziatario;
- Il Licenziatario opera, tra l’altro nel settore del merchandise personalizzato ed è titolare ed intestatario del sito internet di cui all’indirizzo www.hoboetc.com ;
- il Licenziatario intende utilizzare il DISEGNO per incrementare le possibilità di personalizzazione dei prodotti offerti ai propri clienti e, quindi, per apporlo su determinati prodotti di abbigliamento (e non) da essa commercializzati;
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
Oggetto del Contratto
- Con il presente Contratto, il Licenziante concede il DISEGNO in licenza al Licenziatario, nonché ogni e qualsiasi diritto di sfruttamento economico ad esso annesso e connesso, ivi incluso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il diritto di utilizzare il DISEGNO per contraddistinguere prodotti/servizi da esso commercializzati e/o per pubblicizzare prodotti/servizi da esso commercializzati e/o per semplicemente implementare il proprio sito internet www.hoboetc.com.
- Il DISEGNO è da intendersi concesso al Licenziatario in licenza esclusiva per tutto il territorio italiano. Il Licenziante, pertanto, per tutta la durata del contratto ed in tutto il territorio italiano, non potrà in alcun modo utilizzare il DISEGNO in attività economiche e/o concedere a soggetti terzi il diritto di utilizzare il DISEGNO in attività economiche. Il Licenziatario, al contrario, sarà libero di concedere il DISEGNO, ed ogni diritto di sfruttamento economico ad esso annesso e connesso, in sublicenza a terzi.
- Resta, comunque, inteso che, ove autore del DISEGNO, la paternità di quest’ultimo sarà in ogni tempo riconosciuta al Licenziante e che il Licenziante sarà libero di utilizzare (e/o di concedere a terzi di utilizzare) il DISEGNO per attività non economiche.
- Resta, altresì, inteso, che il presente Contratto non crea fra il Licenziante e il Licenziatario alcun rapporto di lavoro subordinato, collaborazione coordinata a progetto, agenzia, distribuzione, partnership, o joint venture. Il Licenziante ed il Licenziatario sono e resteranno due soggetti distinti ed indipendenti e non potranno in alcun modo assumere impegni e/o prestare garanzie l’uno per contro dell’altro.
Art. 2
Obblighi del Licenziatario
- Il Licenziatario si impegna espressamente a:
- utilizzare il DISEGNO in modo da non recare alcun nocumento all’immagine dello stesso;
- non utilizzare il DISEGNO in/per attività contrarie alla legge o al buon costume o semplicemente al comune senso del pudore;
- pubblicare il DISEGNO sul proprio sito internet www.hoboetc.com offrire al DISEGNO la più ampia visibilità possibile;
- segnalare al Licenziante eventuali contraffazioni e/o utilizzi non autorizzati del DISEGNO di cui dovesse venire a conoscenza;
Art. 3
Obblighi del Licenziante
- Il Licenziante si impegna espressamente a:
- mantenere valido ed efficace il proprio diritto di cui alla premessa A, per tutta la durata del presente Contratto;
- manlevare e tenere indenne il Licenziatario qualora soggetti terzi dovessero avanzare pretese sul DISEGNO e/o su parti di esso e/o dovessero derivare danni al Licenziatario in virtù del contenuto intrinseco (e non segnalato) del DISEGNO;
- segnalare al Licenziatario eventuali contraffazioni e/o utilizzi non autorizzati del DISEGNO di cui dovesse venire a conoscenza.
Art. 4
Corrispettivo
4.1. Il Licenziante dichiara che l’adempimento agli obblighi di cui al precedente art. 2.1, lettere c) e d), costituisce un congruo corrispettivo per la concessione del DISEGNO in licenza al Licenziatario e che, pertanto, null’altro avrà a che pretendere in virtù del presente Contratto.
Art 5
Durata del Contratto
- Il presente contratto entrerà in vigore a far data dalla sua sottoscrizione e resterà in vigore a tempo indeterminato, salva facoltà di ciascuna parte di recedere, comunicandolo all’altra parte – a mezzo raccomandata A.R. – con almeno 1 mese di anticipo.
- Resta, in ogni caso, inteso che, in caso di recesso del Licenziante, la validità ed efficacia della licenza concessa al Licenziatario si intenderà comunque protratta in relazione a tutti gli ordini effettuati a quest’ultimo prima della comunicazione di recesso e/o in relazione a tutti i prodotti del Licenziatario non ancora smaltiti.
Art. 6
Clausola risolutiva espressa
- E’ espressamente pattuito che ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, a mezzo di raccomandata A.R. avente effetto immediato, qualora - in caso di inadempimento a qualsiasi disposizione contrattuale da parte dell’altra Parte - la stessa non provveda ad adempiere entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione scritta dell’inadempimento.
- E’, altresì, pattuito che il Licenziatario sarà legittimato a risolvere il presente Contratto – a mezzo raccomandata A.R. avente effetto immediato – qualora venga meno il diritto del Licenziante di cui alla premessa A, ovvero qualora soggetti terzi dovessero avanzare pretese sul DISEGNO e/o su parti di esso e/o dovessero derivare danni al Licenziatario in virtù del contenuto intrinseco del DISEGNO.
- Resta, comunque, inteso che, in caso di risoluzione unilaterale del presente Contratto ad opera del Licenziante, la validità ed efficacia della licenza concessa al Licenziatario si intenderà comunque protratta in relazione a tutti gli ordini effettuati a quest’ultimo prima della comunicazione di risoluzione e/o in relazione a tutti i prodotti del Licenziatario non ancora smaltiti.
Art. 7
Foro Competente e Legge regolatrice del Contratto
- Le Parti convengono espressamente che per tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.
- Tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto sarà regolato esclusivamente in base alla legge italiana.